Articolo 1 – CONVERGENZA SOCIALISTA
È costituita l’Associazione denominata “Convergenza Socialista” (in breve CS). E’ assolutamente escluso ogni scopo di lucro.
Convergenza Socialista ha sede legale a Roma.
Convergenza Socialista (C.S.) è un partito politico socialista, del socialismo scientifico, marxista-leninista, anti-trotskista, autonomo ed indipendente da qualsiasi altro soggetto politico e sindacale, avanguardia della classe operaia internazionale, per il raggiungimento della società socialista e della dittatura del proletariato.
Convergenza Socialista ha l’obiettivo politico di realizzare il socialismo in quanto sistema di società che si basa sulla proprietà comune dei mezzi di produzione e in cui diventa più acuta la lotta di classe contro le forze reazionarie interne e internazionali della borghesia, contro le forze e le abitudini della società capitalistica, contro lo spirito piccolo-borghese e il suo manifestarsi nei rappresentanti delle classi e strati della società socialista. Convergenza Socialista è, quindi, avversario acerrimo di qualsiasi opportunismo, dentro e fuori il partito, che porti a riformismi e revisionismi del marxismo-leninismo.
Convergenza Socialista è avversario teorico e politico dell’opportunismo, del riformismo, del “falso” socialismo e del revisionismo del marxismo-leninismo.
Convergenza Socialista ha l’obiettivo teorico e politico di raggiungere il socialismo, ovvero la dittatura del proletariato il cui obiettivo è l’abolizione completa delle classi sociali. La dittatura del proletariato, che si contrappone alla dittatura della borghesia nelle società capitalistiche, copre tutta la prima fase del comunismo, vale a dire tutto il periodo del socialismo fino al comunismo pieno.
Convergenza Socialista opera prevalentemente sul territorio nazionale, può estendere la propria operatività anche in ambito internazionale ed ha una durata indeterminata.
Convergenza Socialista si propone di realizzare attività editoriale, tipo produzione, stampa, divulgazione e diffusione di libri, quaderni, giornali online e non, produzione e diffusione di filmati, per il conseguimento della propria attività politica.
Convergenza Socialista si propone di presentare le proprie liste nelle competizioni elettorali con il proprio simbolo.
In Convergenza Socialista vige il centralismo democratico, sempre però all’interno di una rigorosa impostazione marxista-leninista. E’ assolutamente vietato uscire dal seminato del marxismo-leninismo nel partito della Convergenza Socialista.
Articolo 2 - GLI ISCRITTI
Tutti i cittadini, non iscritti a nessun altro movimento o partito politico, possono iscriversi a Convergenza Socialista, senza distinzione di età, di nazionalità, di appartenenza sociale, confessionale, d’identità di genere o di orientamento sessuale, purché si riconoscano nei valori espressi dal presente Statuto, ne facciano domanda e abbiano compiuto i 16 anni di età.
I cittadini iscritti al Partito non possono essere aderenti a gruppi consiliari diversi da quello di Convergenza Socialista, così come non possono presentarsi all’interno di liste elettorali diverse da quelle di CS.
L’adesione è libera e volontaria, e comporta la condivisione dei principi, dei programmi, del manifesto e dell’azione teorica e politica prefissata, il rispetto del presente Statuto, e l’impegno a collaborare alla realizzazione degli scopi preposti dalle norme statutarie.
L’iscrizione è assolutamente individuale e avviene nelle forme indicate dal partito. Il versamento della quota e dei contributi di autofinanziamento sono stabiliti dalla Direzione nazionale, se in carica, oppure in sua mancanza, dal Tesoriere nazionale.
L’iscrizione al Partito è gestita ed approvata dalla Segreteria nazionale, se in carica, oppure da organo designato dal Segretario nazionale.
Le modalità di iscrizione sono stabilite da apposito regolamento per il tesseramento. Gli introiti delle quote del tesseramento devono essere suddivisi fra il livello nazionale e i diversi livelli territoriali, sulla base del regolamento per il tesseramento.
Tutti i candidati di Convergenza Socialista ad eventuali consultazioni elettorali dovranno essere 1) iscritti al partito con una anzianità di iscrizione di almeno 180 giorni; 2) militanti espressione diretta della sezione di competenza.
I candidati dovranno dichiarare eventuali procedimenti giudiziari a loro carico.
Articolo 3 – PRIORITA’ DI CONVERGENZA SOCIALISTA
La priorità politica di Convergenza Socialista è territoriale. Con il lavoro territoriale, Convergenza Socialista ha l’obiettivo di radicarsi nei territori, sviluppando e delineando nelle singole comunità l’azione teorica e politica del partito, e di costituire sezione locali. Tutti i militanti del partito hanno frequentato con successo la Scuola Rossa e sono stati ritenuti idonei, dal punto di vista teorico, politico e organizzativo, a far parte di Convergenza Socialista.
L’azione politica di Convergenza Socialista è altresì tematica. Con il lavoro tematico, Convergenza Socialista affronta nei dettagli le maggiori problematiche politiche, sociali ed economiche, di livello nazionale ed internazionale, arrivando alla formulazione di disegni di legge.
Articolo 4 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI
L'iscritto a Convergenza Socialista ha diritto a:
- partecipare all’elaborazione politico-programmatica del Partito
- avere accesso alle informazioni su tutti gli aspetti della vita del Partito
- conoscere lo stato patrimoniale, nonché lo stato dei capitoli di bilancio del Partito
- ricorrere agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta qualora si ritengano violate le norme del presente Statuto, quanto a diritti e doveri loro attribuiti
L'iscritto a Convergenza Socialista ha il dovere di:
- mantenere una chiarezza teorica come da Articolo 1 del presente Statuto
- seguire senza esitazioni le decisioni prese dal partito nel campo politico e organizzativo secondo il centralismo democratico
- saldare le quote d’iscrizione annuale
- partecipare all’azione politica nelle sezioni territoriali del Partito
- favorire la divulgazione e l’incremento delle richieste di adesioni al Partito
- mantenere un comportamento che non infanghi né leda la dignità umana degli altri iscritti
- non nuocere, nei rapporti all'esterno, all'immagine del partito né a quella dei suoi iscritti; non divulgare all'esterno e-mail, notizie od informazioni ad uso interno o comunque confidenziali
- rispettare il presente Statuto
La Commissione di garanzia sanzionerà comportamenti difformi dai doveri del singolo iscritto, comunque segnalati, con:
- richiamo orale
- richiamo scritto e formale
Articolo 5 – LE SEZIONI TERRITORIALI
Convergenza Socialista si articola in Sezioni territoriali, a livello comunale o municipale.
Inizialmente, in ogni territorio, comunale o municipale, viene nominato un referente il quale è un iscritto a Convergenza Socialista. I referenti territoriali vengono nominati dal Segretario nazionale.
Quando nel territorio, comunale o municipale, si raggiunge il numero di almeno sette (7) iscritti per comuni o municipi sino a 3.001 abitanti, almeno nove (9) iscritti per comuni o municipi da 3.001 a 10.000 abitanti, almeno undici (11) iscritti per comuni o municipi da 10.001 a 30.000 abitanti, almeno sedici (16) iscritti per comuni o municipi con oltre 30.001 abitanti, è possibile costituire formalmente una Sezione territoriale. In questo caso tutti gli iscritti del comune o del municipio interessato sono convocati, si riuniscono in assemblea ed eleggono democraticamente, con la maggioranza dei voti validamente espressi dagli iscritti presenti, il Consiglio Direttivo della Sezione territoriale, composto almeno da cinque (5) membri e da un massimo di undici (11) membri, il Segretario della Sezione territoriale ed il Tesoriere della Sezione territoriale, con l’ausilio del Presidente della Commissione nazionale di Garanzia.
La sezione territoriale segue senza esitazioni le direttive teoriche, politiche e organizzative del partito, poiché ogni militante è de facto parte di Convergenza Socialista ed è educato per il raggiungimento dei suoi fini teorici e politici.
L’Assemblea di Sezione elegge democraticamente i delegati per l’Assemblea della Federazione zonale seguendo le regole assembleari in vigore.
Non possono partecipare all’Assemblea né sono eleggibili gli iscritti che non siano in regola con il pagamento della quota di iscrizione dovuta per l’anno in corso e che, alla data di convocazione dell’Assemblea, non abbiano una anzianità di iscrizione di almeno 180 giorni.
Le elezione di tutte le cariche della Sezione territoriale sono ritenute valide con la presenza almeno della metà degli iscritti. Gli eletti sono rieleggibili secondo un modus operandi meritocratico, coadiuvato dal Presidente della Commissione nazionale di Garanzia.
Ciascun iscritto a Convergenza Socialista può far parte di una sola Sezione territoriale e non può avere più di un ruolo (massimo 1 ruolo) all’interno del partito.
La Sezione territoriale adopererà il simbolo di Convergenza Socialista in conformità con l'Art. 19 del presente Statuto aggiungendo ad esso la propria appartenenza territoriale (Es. “Convergenza Socialista – Sezione comunale di Tivoli”, oppure “Convergenza Socialista – Sezione municipale di Roma V”).
La Sezione territoriale si doterà di strumenti propri indirizzati alla comunicazione sul territorio.
Gli Italiani residenti all’estero possono creare sezioni nei rispettivi territori di residenza sulla base delle norme statutarie, e con i medesimi doveri e diritti.
Articolo 6 – LE SEZIONI DI FEDERAZIONE PROVINCIALI (O ZONALI)
Le Federazioni provinciali o zonali rappresentano dei raggruppamenti di Comuni o Municipi di uno stesso Comune. Le Zone sono de facto le Province d’Italia. Solo se abolite useremo il termine Zona al posto del termine Provincia.
Quando in una Federazione provinciale si costituiscono Sezioni territoriali in almeno il 60% dei Comuni e dei Municipi della Provincia, è possibile costituire formalmente una Sezione della Federazione provinciale. In questo caso tutti i delegati eletti dalle Sezioni territoriali sono convocati, si riuniscono in assemblea ed eleggono democraticamente, con la maggioranza dei voti validamente espressi dai delegati presenti, il Consiglio Direttivo della Federazione provinciale, composto almeno da sette (7) membri e da un massimo di undici (11) membri, il Segretario della Sezione della Federazione provinciale ed il Tesoriere della Sezione della Federazione provinciale, con l’ausilio del Presidente della Commissione nazionale di Garanzia.
La sezione di Federazione provinciale o zonale segue senza esitazioni le direttive teoriche, politiche e organizzative del partito, poiché ogni militante è de facto parte di Convergenza Socialista ed è educato per il raggiungimento dei suoi fini teorici e politici.
L’Assemblea della Sezione della Federazione provinciale elegge democraticamente i delegati per l’Assemblea regionale seguendo le regole assembleari in vigore.
Non possono partecipare all’Assemblea né sono eleggibili gli iscritti che non siano in regola con il pagamento della quota di iscrizione dovuta per l’anno in corso e che, alla data di convocazione dell’Assemblea, non abbiano una anzianità di iscrizione di almeno 180 giorni.
Le elezione di tutte le cariche della Sezione della Federazione provinciale sono ritenute valide con la presenza almeno della metà dei delegati. Gli eletti alle cariche della Sezione della Federazione provinciale sono tenuti a continuare la loro militanza attiva nelle Sezioni territoriali di appartenenza. Gli eletti sono rieleggibili secondo un modus operandi meritocratico, coadiuvato dal Presidente della Commissione nazionale di Garanzia.
La Sezione della Federazione provinciale adopererà il simbolo di Convergenza Socialista in conformità con l'Art. 19 del presente Statuto aggiungendo ad esso la propria appartenenza provinciale (Es. “Convergenza Socialista – Federazione provinciale Lodi”, oppure “Convergenza Socialista – Federazione provinciale Roma”).
Le Federazioni provinciali coordinano l’azione organizzativa delle Sezioni territoriali interessate.
Le Federazioni provinciali si doteranno di strumenti propri indirizzati alla comunicazione sul territorio.
Articolo 7 – LE SEZIONI DI FEDERAZIONE REGIONALI
Quando in una Regione si costituiscono Sezioni di Federazione provinciali in almeno il 60% delle Federazioni provinciali, è possibile costituire formalmente una Sezione di Federazione regionale. In questo caso tutti i delegati eletti dalle Sezioni di Federazione provinciali sono convocati, si riuniscono in assemblea ed eleggono democraticamente, con la maggioranza dei voti validamente espressi dai delegati presenti, il Consiglio Direttivo della Sezione di Federazione regionale, composto almeno da nove (9) membri e da un massimo di tredici (13) membri, il Segretario della Sezione di Federazione regionale ed il Tesoriere della Sezione di Federazione regionale, con l’ausilio del Presidente della Commissione nazionale di Garanzia.
La sezione di Federazione regionale segue senza esitazioni le direttive teoriche, politiche e organizzative del partito, poiché ogni militante è de facto parte di Convergenza Socialista ed è educato per il raggiungimento dei suoi fini teorici e politici.
L’Assemblea della Sezione di Federazione regionale elegge democraticamente i delegati per il Congresso nazionale seguendo le regole assembleari in vigore.
Non possono partecipare all’Assemblea né sono eleggibili gli iscritti che non siano in regola con il pagamento della quota di iscrizione dovuta per l’anno in corso e che, alla data di convocazione dell’Assemblea, non abbiano una anzianità di iscrizione di almeno 180 giorni.
Le elezioni di tutte le cariche della Sezione di Federazione regionale sono ritenute valide con la presenza almeno della metà dei delegati. Gli eletti alle cariche della Sezione di Federazione regionale sono tenuti a continuare la loro militanza attiva nelle Sezioni territoriali di appartenenza. Gli eletti sono rieleggibili secondo un modus operandi meritocratico, coadiuvato dal Presidente della Commissione nazionale di Garanzia.
La Sezione di Federazione regionale adopererà il simbolo di Convergenza Socialista in conformità con l'Art. 19 del presente Statuto aggiungendo ad esso la propria appartenenza zonale (Es. “Convergenza Socialista – Federazione regionale Lazio”, oppure “Convergenza Socialista – Federazione regionale Lombardia ”).
Le Sezioni di Federazione regionali coordinano l’azione organizzativa delle Sezioni di Federazione zonale interessate.
La Sezione di Federazione regionale si doterà di strumenti propri indirizzati alla comunicazione sul territorio.
Articolo 8 - ORGANI
Gli organi di Convergenza Socialista sono:
- Il Congresso nazionale
- Il Consiglio nazionale
- La Direzione nazionale
- Il Segretario nazionale
- la Segreteria nazionale
- Il Presidente del Consiglio nazionale
- il Tesoriere nazionale
- i revisori dei Conti
- la Commissione nazionale di garanzia
Articolo 9 – IL CONGRESSO NAZIONALE
Il Congresso nazionale è composto dai delegati eletti dalle Assemblee delle Sezioni di Federazione regionali.
Nel caso in cui ci dovessero essere Regioni italiane senza la presenza di Sezioni di Federazione regionali del Partito, il Congresso nazionale sarà composto, per quelle Regioni, dai delegati eletti dalle Assemblee delle Sezioni del livello sottostante.
Nel Congresso nazionale si esprime e si forma al massimo livello la democrazia delegata del Partito. In nessun caso può essere previsto un allontanamento dalle linee teoriche, dall’impostazione marxista-leninista come da Articolo 1 del presente Statuto.
Il Congresso:
- approva a maggioranza dei voti validi espressi la piattaforma politica e programmatica del Partito;
- approva lo Statuto con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto;
- elegge, con la maggioranza dei voti validamente espressi dai delegati presenti, il Segretario, membri del Consiglio nazionale, la Commissione di Garanzia, i Revisori dei Conti.
Il Congresso nazionale è composto da delegati democraticamente eletti in rappresentanza degli iscritti e degli elettori sulla base del regolamento congressuale.
Il primo Congresso fondativo del Partito si svolgerà, in via ordinaria, nell’anno in cui sarà raggiunta la costituzione e la formalizzazione di tutte le Sezioni di Federazione regionali. Dal secondo Congresso in poi, ogni due anni ed è convocato dal Segretario nazionale sentito il Consiglio nazionale.
Il Congresso straordinario può essere convocato dal Consiglio Nazionale con maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Il Consiglio Nazionale approva le norme per l’elezione dei delegati e per lo svolgimento del Congresso.
Articolo 10 - IL CONSIGLIO NAZIONALE
Il Consiglio Nazionale è composto da 101 membri, eletti dal Congresso nazionale.
Il Consiglio Nazionale elegge nella prima seduta il Presidente del Consiglio Nazionale del Partito e il Tesoriere nazionale.
Il Consiglio nazionale:
- indirizza la politica nazionale del Partito nell’ambito della linea indicata dal Congresso e, di regola, conclude le proprie riunioni con l’approvazione, a maggioranza dei voti validi espressi, di documenti politici;
- elegge la Direzione Nazionale;
Il Consiglio Nazionale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio Nazionale del Partito. Nel caso di eventuali indisponibilità, quest’ultimo è sostituito dal Segretario nazionale.
Il Consiglio nazionale può essere convocato da almeno un terzo dei suoi componenti.
Per una omogenea uniformità e completezza di aggiornamento sulla vita e attività politica di Convergenza Socialista e per poterne sostenere la continuità di divulgazione informativa, tutti i componenti del Consiglio Nazionale, dei componenti della struttura organizzativa sono vincolati alla sottoscrizione dell’abbonamento degli organi di informazione del Partito, estendendo l’invito a tutti gli aderenti che ne manifestassero la possibilità e l’intenzione, quale sostegno alla sua continuazione nel tempo.
Articolo 11 – LA DIREZIONE NAZIONALE
La Direzione nazionale è composta dal Segretario del Partito, da 20 membri eletti dal Consiglio Nazionale, dal Presidente del Consiglio Nazionale, dal Tesoriere, dal Presidente della Commissione Nazionale di Garanzia, dai Soci fondatori del Partito come da atto costitutivo.
La Direzione nazionale determina le azioni politiche del Partito dando attuazione al programma ed alle altre decisioni assunte dal Congresso e dal Consiglio nazionale. Essa si articola in Dipartimenti di lavoro.
La Direzione Nazionale, approva entro i termini stabiliti dallo Statuto ed a maggioranza assoluta dei componenti, i bilanci preventivo e consuntivo, i Regolamenti e nomina i Revisori dei Conti.
La Direzione Nazionale è convocata e presieduta dal Segretario; essa è altresì convocata su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
La Direzione Nazionale elegge la Segreteria nazionale su proposta del Segretario.
Articolo 12 - IL SEGRETARIO NAZIONALE
Il Segretario guida il Partito e ne esprime e rappresenta l’indirizzo teorico e politico sulla base degli intenti politici del Partito e delle linee di programma.
Al Segretario politico spetta l’attuazione delle linee generali e dei programmi politici, il raggiungimento di accordi ed alleanze, la cura dei rapporti con istituzioni nazionali ed internazionali.
Egli ha il compito di svolgere tutti gli atti a contenuto non economico, non patrimoniale e non finanziario, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo svolgimento di operazioni connesse a tornate elettorali, incluso il deposito del simbolo del Partito, di cui egli ha la custodia, e la delega dei rappresentanti delle liste.
In caso di impedimento o di dimissioni del Segretario politico, il Consiglio Nazionale convoca entro trenta giorni il Congresso nazionale che dovrà essere celebrato entro due mesi.
Articolo 13 - LA SEGRETERIA NAZIONALE
La Segreteria nazionale coadiuva il Segretario con funzioni esecutive. L’attuale Segreteria nazionale e l’attuale Segretario nazionale rimarranno in carica sino al primo Congresso fondativo nel quale saranno eletti tutti gli organi del Partito.
I componenti sono proposti dal Segretario ed eletti, in un unico scrutinio, dalla Direzione Nazionale.
Nell’ambito della Segreteria nazionale, il Segretario può proporre al massimo due Vicesegretari che svolgono funzioni delegate.
Il Segretario può proporre, motivandola, la sostituzione o l’integrazione di uno o più componenti la Segreteria.
Articolo 14 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE
Il Presidente del Consiglio Nazionale del Partito ha funzioni di rappresentanza e di garanzia delle decisioni assunte dal Congresso. Egli convoca e presiede il Consiglio Nazionale.
Articolo 15 - IL TESORIERE NAZIONALE
Il Tesoriere, nel rispetto del principio di economicità della gestione ed assicurando l’equilibrio finanziario, cura l’organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del Partito ed è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria.
Il Tesoriere nazionale ha la rappresentanza legale e giudiziale attiva e passiva del Partito per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni.
Il Tesoriere è coadiuvato da un comitato, formato da massimo 3 componenti compreso il Tesoriere che lo presiede, nominato dal Consiglio Nazionale.
Nell’ipotesi in cui, per qualsiasi causa, il Tesoriere cessi dalla carica prima del termine, il Segretario nomina un nuovo Tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazionedel Consiglio nazionale.
Il Tesoriere nazionale:
- redige, e fa pubblicare sul sito-web del Partito, i bilanci preventivi e consuntivi elaborati in modo analitico e documentati
- gestisce, insieme al comitato che presiede, il tesseramento
- gestisce, insieme al comitato che presiede, il libro degli iscritti
- rende conto semestralmente alla Direzione nazionale della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del partito
- è responsabile della gestione del trattamento dei dati personali
Annualmente il Tesoriere nazionale provvede alla redazione del bilancio consuntivo del Partito, composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico, corredato da una relazione sulla gestione. Nella redazione di tali documenti si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Codice civile per il bilancio e la relazione sulla gestione della società. Il bilancio consuntivo è approvato dalla Direzione nazionale entro il 31 maggio.
Entro il 30 novembre di ogni anno il Tesoriere nazionale sottopone all’approvazione della Direzione nazionale il bilancio preventivo per l’anno successivo.
I bilanci, ed i documenti integrativi obbligatori, vengono pubblicati sul sito del Partito, entro venti giorni dalla loro approvazione da parte della Direzione Nazionale nonché sottoposti agli obblighi di pubblicità previsti dalla vigente normativa in materia di trasparenza di gestione amministrativa dei partiti politici.
Articolo 16 - IL PATRIMONIO
Il patrimonio è costituito da:
- eventuali beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà del Partito
- eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze del bilancio
- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti di privati o di Enti Pubblici
Le entrate del Partito sono costituite:
- dalle quote sociali
- dal ricavato dall'organizzazione delle iniziative ed attività sociali
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale
Il rendiconto preventivo è il documento finanziario che riassume l’attività di movimento e costituzione di cassa che vengono determinati in previsione, per l’attività economica del Partito con la specifica e consistenza dei fondi pervenuti a seguito di raccolta pubblica ed occasionalmente anche mediante offerte di beni e servizi, che siano corrisposti in concomitanza di manifestazioni e similari comunque in ottemperanza di quanto disposto dal D.lgs.460/97. Esso è approvato dalla Direzione nazionale.
Tutte le Sezioni territoriali, le Sezioni di Federazione provinciali, le Sezioni di Federazone regionali previste dal presente Statuto nazionale, devono essere preventivamente consigliate e coadiuvate per gli aspetti legali, patrimoniali e finanziari dalla Commissione nazionale di Garanzia e dal Comitato di Tesoreria nazionale.
Tutte le articolazioni del Partito, dagli iscritti a tutte le Sezioni, sono responsabili civilmente e penalmente di quanto operato ed intrapreso a norma delle vigenti leggi, ma programmato e posto in essere in deroga a quanto stabilito dalla Direzione nazionale e dal Comitato di Tesoreria nazionale. Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere ed in quanto diretti esecutori, indipendentemente da quelli compiuti dalle altre articolazioni (i.e. Sezioni, organi, ecc). Ciascuna articolazione non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni.
Articolo 17 – REVISORI DEI CONTI
Il bilancio deve essere certificato da un collegio composto da esperti di materia contabile nominati dalla Direzione nazionale in conformità alle disposizioni di legge, nonché a tutte le verifiche e riscontri previsti dalla vigente normativa.
I componenti del collegio hanno accesso, anche disgiuntamente, su delega del collegio stesso, ai libri ed alle scritture contabili nonché ai correlativi documenti amministrativo-contabili.
L’incarico di componente il Collegio dei revisori è incompatibile con le cariche di Partito.
Nel caso di decesso, dimissioni o revoca dell’incarico, la Direzione nazionale provvederà alla sostituzione.
Articolo 18 – COMMISSIONE NAZIONALE DI GARANZIA
Le funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello Statuto e dei Regolamenti nonché ai rapporti interni a Convergenza Socialista sono svolte dalla Commissione nazionale di Garanzia, che viene eletta dal Congresso Nazionale ed è composta da 11 membri.
I componenti della Commissioni di Garanzia sono scelti fra gli iscritti del Partito di riconosciuta competenza ed indipendenza.
L’incarico di componente della Commissioni di Garanzia è incompatibile con l’appartenenza a qualunque altro organo del Partito.
La Commissione di Garanzia elegge al suo interno un Presidente ed un Segretario che può essere riconfermato una sola volta.
La violazione delle norme del presente statuto e dei regolamenti interni da parte degli iscritti comporta, a seconda della gravità e nel rispetto del principio di proporzionalità, la sanzione dell’ammonizione, della sospensione e dell’espulsione. Con apposito regolamento, proposto dalla Commissione nazionale di Garanzia, ed approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio Nazionale, sono disciplinate le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute delle commissioni ai diversi livelli, di assunzione delle decisioni nonché di pubblicità delle stesse.
La Commissione di Garanzia vigila sulla corretta applicazione del presente Statuto e delle disposizioni emanate sulla base dello stesso, nonché sul loro rispetto da parte degli iscritti e degli organi del Partito.
Ciascun iscritto può presentare ricorso alla Commissione di Garanzia, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto, previa analisi da parte della stessa.
Articolo 19 - IL SIMBOLO
Il simbolo di Convergenza Socialista è costituito da un quadrato (o cerchio) a sfondo azzurro, con al centro la lettera C e la lettera S, entrambi in bianco, e nel mezzo due simboli: una rosa bianca sopra una stella rossa. In basso, il nome del partito “Convergenza Socialista” in bianco. (Allegato A e B)